Altri diritti IP

Altri diritti IP per la tutela della proprietà intellettuale e industriale

Ci occupiamo di tanti altri servizi nel mondo IP, finalizzati alla protezione e tutela delle nuove varietà vegetali – frutto anche di processi di ingegneria genetica – topografie di prodotti a semiconduttori nello strategico settore dei microchips, certificati complementari di protezione per i farmaci e fitofarmaci, indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari, marchi collettivi e di certificazione, finalizzati alla salvaguardia della qualità di prodotti e servizi.

Altri servizi svolti dallo Studio Racheli

La nuova varietà vegetale è una varietà omogenea, stabile e diversa da quelle già esistenti e il relativo brevetto può riguardare non solo i vegetali e i relativi ritrovati naturali o artificiali, ma anche il metodo di produzione o di utilizzazione ed eventuali mutazioni.

La tutela delle varietà vegetali, intese come prodotto o procedimento biologico di produzione di nuove varietà vegetali, ha lo scopo di proteggere l’innovazione vegetale e incentivare la creazione di nuove varietà vegetali ampiamente impiegate nei vari settori merceologici – agro-alimentare, cosmetico, biotech, fashion – attraverso un apposito titolo di privativa, riconosciuto in capo al costitutore che ha creato o scoperto e messo a punto la varietà.

Per le varietà vegetali, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali comprese le nuove varietà vegetali costituite esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, realizzata anche attraverso un procedimento di ingegneria genetica, nonché le varietà vegetali iscritte nell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è normativamente esclusa la possibilità di protezione tramite il brevetto d’invenzione tipico.

Le varietà vegetali dotate dei requisiti di novità, distintività, omogeneità e stabilità vengono tutelate nei paesi europei sia a livello nazionale, sia di Unione Europea, ricorrendo al cosiddetto brevetto vegetale, che viene concesso secondo i criteri della Convenzione dell’Unione, per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) adottata nel 1961 e gestita a livello comunitario da un’apposita agenzia, denominata CPVO.

Le varietà vegetali:

  • necessitano di apposita denominazione, atta a costituire il nome generico della varietà, richiesto per l’iscrizione nel registro varietale; 
  • non sono registrabili come marchio
  • non possono contenere nomi geografici
  • non devono ledere diritti di terzi o creare confusione, o indurre in errore circa le caratteristiche della varietà.

 

La varietà vegetale viene sottoposta a esami colturali e prove varietali, generalmente eseguiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa.

Il diritto di esclusiva per nuova varietà vegetale ha la durata di 20 anni a livello nazionale e 25 anni a livello di Unione Europea, decorrenti dalla data di concessione. Per gli alberi e le viti tale termine è di 30 anni.

La topografia di un prodotto a semiconduttori consiste in una serie di disegni tra loro correlati, comunque fissati o codificati, risultato dello sforzo intellettuale del loro creatore e non comunemente conosciuti nell’industria di settore, che possono rappresentare lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori

Un prodotto a semiconduttori (es. circuito integrato usato in microprocessori o microchip) è un prodotto finito o intermedio, consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore contenente uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito, destinato a svolgere esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

L’oggetto della tutela è quindi la struttura tridimensionale risultante dal collegamento degli strati di cui è composto un prodotto a semiconduttori e non i concetti, i processi, i sistemi, le tecniche, le informazioni codificate o il software, incorporati nella topografia stessa.

La finalità di questa particolare forma di diritto di proprietà intellettuale è quella di impedire che progetti microchip o circuiti integrati, oggetto di protezione, vengano utilizzati da terzi all’interno di prodotti di ogni e qualsiasi genere.

Il diritto di esclusiva connesso alla topografia ha la durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda o dalla data del primo sfruttamento commerciale della topografia, in una qualsiasi parte del mondo e si estinguono rispettivamente alla fine dell’anno civile in cui è stata presentata la domanda di registrazione o la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo.

Le richieste di protezione relative a un prodotto a semiconduttori sono sottoposte allesame preventivo da parte del Ministero della Difesa, il quale può chiedere il differimento della concessione o la concessione in forma segreta del titolo.

Il certificato di protezione complementare (CCP) ovvero Supplementary Protection certificate (SPC) è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario e viene concesso con il fine di recuperare il tempo intercorso tra la data di presentazione della domanda di brevetto e l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto.

I prodotti medicinali o prodotti fitosanitari infatti, necessitano di una specifica autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), rilasciata dopo una serie di verifiche e controlli effettuati da autorità competenti (i.e. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) o dal Ministero della Salute) sulla base di studi pre-clinici, clinici ed esami chimici e tossicologici, al fine di assicurarne i requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l’ambiente.

Pertanto, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) del prodotto, possono trascorrere diversi anni, con l’effetto di ridurre la durata del diritto di esclusiva connesso all’invenzione.

Il certificato viene rilasciato al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto, se il brevetto di base e l’autorizzazione di immissione in commercio del medicinale sono in vigore.

Il certificato di protezione complementare produce gli stessi effetti del brevetto, non può mai avere una durata superiore a cinque anni a decorrere dalla scadenza del brevetto di base.

Estensione pediatrica

È prevista una proroga di sei mesi della durata del certificato complementare in relazione ai farmaci utilizzati in ambito pediatrico (i.e. estensione pediatrica) qualora siano sottoposti a specifici test o rientrino in un programma specifico di ricerca e sviluppo.

Medicinali generici biosimilari

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/933 che ha l’obiettivo di promuovere la competitività delle industrie di farmaci generici e biosimilari aventi sede nel territorio dell’UE.

Il Regolamento  prevede alcune eccezioni alla tutela prevista dal certificato di protezione complementare per i medicinali, consentendo ai fabbricanti con sede nel territorio dell’Unione, di produrre medicinali generici e biosimilari ai fini dell’esportazione in paesi terzi in cui il prodotto originale non gode di alcuna protezione o ai fini della creazione, nei sei mesi precedenti la scadenza del certificato, di uno stock destinato a essere immesso nel mercato dell’UE, immediatamente dopo la scadenza del certificato.

Al fine di tutelare e promuovere determinati prodotti agroalimentari, le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono soprattutto dal territorio in cui vengono prodotti, sono previste le Indicazioni Geografiche (IG), segni distintivi che individuano quei prodotti agricoli, alimentari e vitivinicoli le cui qualità e/o caratteristiche, sono strettamente connesse all’origine geografica del prodotto.

Le indicazioni geografiche hanno lo scopo di tutelare gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari, salvaguardarne i metodi di produzione, fornire ai consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

In considerazione delle caratteristiche dei prodotti, che devono rispettare specifici disciplinari di produzione, soggetti a controlli effettuati da appositi organismi, le indicazioni geografiche assumono diverse denominazioni, comunemente individuate dai relativi acronimi.

DOP – Denominazione di Origine Protetta

Tale dicitura identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella zona geografica delimitata (i.e. Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, ecc.).   

IGP – Indicazione Geografica Protetta

Tale dicitura identifica un prodotto, anch’esso originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata (i.e. Aceto Balsamico di Modena, Mortadella Bologna, Bresaola della Valtellina, Cipolla rossa di Tropea ecc.)

STG – Specialità Tradizionale Garantita

La dicitura identifica quei prodotti che a prescindere dalla zona geografica di produzione sono caratterizzati da una composizione, specifici metodi di produzione e ricette tradizionali, esistenti da almeno 30 anni (i.e. la Mozzarella, la Pizza Napoletana e l’Amatriciana).

PAT – Prodotti Alimentari Tradizionali

Tale dicitura, in Italia, identifica quei prodotti agroalimentari, i cui metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidati nel tempo, ovvero attuati sul territorio interessato, in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo per un periodo non inferiore ai 25 anni (i.e. Confetto di Sulmona, Scapece, Lampascioni, ‘Nduja, Friarelli, Cappello del prete, Trofie, Rosa camuna, Sbrisolona, Salsiccia di Bra, ecc.).

I prodotti PAT sono riconosciuti dalle regioni e contenuti in elenchi periodicamente aggiornati ove vengono descritti i prodotti suddivisi secondo le tipologie, quali:

  • bevande analcoliche, distillati e liquori;
  • carni (e frattaglie) fresche e loro preparazione;
  • formaggi, grassi (burro, margarina e oli);
  • prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  • prodotti di origine animale;
  • paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
  • preparazione di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi.

Il marchio collettivo è un segno distintivo che ha lo scopo di contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, anche geografica, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio (i.e. COMIECO, BANCOMAT, ecc.).

Possono ottenere la registrazione di marchi collettivi le persone giuridiche di diritto pubblico o soggetti privati, quali associazioni di categoria o consorzi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, che generalmente non utilizzano direttamente il marchio.

NON possono ottenere un marchio collettivo le società per azioni (S.P.A.), le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) e le società a responsabilità limitata (S.R.L.).

Nell’ipotesi in cui il marchio collettivo in titolarità di un’associazione di categoria sia costituito da un segno che indica la provenienza geografica dei prodotti o servizi, la partecipazione all’associazione deve essere assicurata a tutte le imprese appartenenti alla medesima zona geografica.

Il marchio collettivo necessita di un regolamento, che, depositato insieme alla domanda di marchio, contiene generalmente l’indicazione dei soggetti che possono utilizzare il marchio, i requisiti dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, le condizioni d’uso del marchio stesso, le modalità di controllo e le sanzioni in ipotesi di violazione del regolamento.

Il marchio di certificazione è un segno distintivo che ha lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi, in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (i.e. Ecolabel, TÜV SÜD, ecc.).

Possono ottenere la registrazione di marchi di certificazione, le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un’attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi oggetto di certificazione, ed infatti il titolare di un marchio di certificazione ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.

Il marchio di certificazione necessità di un regolamento, che, depositato insieme alla domanda di marchio, contiene la dichiarazione del richiedente di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi certificati, le caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio, le condizioni d’uso del marchio stesso, le modalità di controllo e le sanzioni in ipotesi di violazione del regolamento.

Si precisa, infine, che un marchio di certificazione UE non può essere usato per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi.

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