24/11/2023
Si può definire l’AI (Intelligenza Artificiale) come una tecnologia informatica attraverso la quale le macchine e i sistemi informatici simulano i processi dell’intelligenza umana attraverso algoritmi sempre più perfezionati e perfezionabili.
Che cos’è l’AI?
L’AI è un software con tre abilità cognitive:
- apprendimento
- ragionamento
- autocorrezione.
I sistemi di AI funzionano in quanto riescono a processare ed elaborare, in brevissimo tempo, una quantità enorme di dati.
La smisurata diffusione dell’AI ha portato con sé un carico enorme di profonde riflessioni che riguardano lo sviluppo di quest’entità e il rapporto con l’essere umano a livello etico e normativo.
L’applicazione dell’AI nel campo della Proprietà Intellettuale
L’AI applicata alla Proprietà Intellettuale può interessare essenzialmente:
- il Diritto d’Autore, che protegge tra gli altri i beni immateriali nella forma delle banche dati e software, nonché delle opere letterarie e artistiche.
- il Diritto Industriale che tutela attraverso i brevetti l’invenzione tecnica, i design che tutelano la creazione/invenzione estetica e i marchi che tutelano la reputazione e l’immagine aziendale.
L’applicazione dell’AI nel campo della Proprietà Industriale pone due grossi punti interrogativi:
- chi sono i soggetti legittimati ad essere titolari di una “creazione” generata dall’AI
- quale è la forma di tutela più idonea (i.e. brevetto, design o marchio)?
La questione se un sistema di AI possa essere riconosciuto come titolare di un diritto di IP è ancora oggetto di dibattito a livello legislativo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.
Attualmente, solo le persone fisiche o giuridiche, cioè soggetti muniti di capacità giuridica, possono essere titolari e/o inventori rispetto ai diritti di IP.
Proteggibilità dei sistemi di AI
In linea di principio i sistemi di AI sono brevettabili quando risolvono uno specifico problema tecnico. Gli Esaminatori dei vari Uffici Brevetti devono, e dovranno nel futuro prossimo, valutare una mole tale di domande di brevetto di AI e determinare delle linee guida per riconoscere l’AI come “entità creativa” comunque basata sulla coesistenza uomo-macchina. Bisogna, al contempo, potenziare lo sviluppo economico, l’innovazione e la crescita di nuove forme tecnologiche regolamentandole a livello legislativo, tenendo conto di tutti gli aspetti della società oramai divenuta “digitale”.
La IP istituzionalmente assicura al creatore o all’inventore dell’opera il diritto di sfruttamento economico della stessa e la tutela contro terzi dell’uso improprio.
Quando parliamo di “creazioni” realizzate con l’ausilio e/o basate sulla tecnologia dell’AI ci riferiamo solitamente allo sviluppo di un software, che deve essere originale, quindi presentare elementi di novità e fornire soluzioni innovative rispetto allo stato attuale dell’arte.
Secondo la normativa vigente in materia di IP, i programmi informatici non erano considerati invenzioni tutelabili con brevetto d’invenzione, tuttavia, l’Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha recentemente aggiornato le proprie linee guida, includendo una sezione specifica relativa alla brevettabilità delle invenzioni che utilizzano l’AI.
Nello specifico, un software è brevettabile se presenta i tradizionali requisiti di brevettabilità quali:
- novità: l’invenzione è nuova se non esiste nello stato dell’arte una soluzione identica del medesimo problema tecnico;
- originalità: l’invenzione è originale se la soluzione del problema tecnico non facilmente deducibile dallo stato della tecnica;
- applicazione industriale: l’invenzione deve presentare uno scopo non semplicemente, commerciale, ma scopo industriale, cioè deve essere applicabile in qualsiasi genere di industria.
Anche il brevetto che utilizza l’AI può essere concesso solo se:
- presenta un carattere tecnico, fornisce una soluzione ad un problema tecnico;
- soddisfa i requisiti di chiarezza e sufficienza di descrizione, cioè qualsiasi esperto del settore è in grado di attuare l’invenzione.
La presenza di tali requisiti consente all’EPO di autorizzare la brevettabilità di tecnologie basate sull’AI, in molti ambiti della tecnologia quali: dispositivi medici, settore automobilistico, farmaceutico, comunicazione e altri. Il titolare di brevetto di tal genere potrà quindi usufruire di tutti i diritti IP.
Protezione autonoma dei sistemi AI
Ma il quesito più importante rimane:
La creazione di un sistema d’AI può ottenere una protezione autonoma?
Quando parliamo di “creazioni” ideate tramite l’AI si devono fare due distinzioni:
- creazioni/invenzioni umane ottenute con l’ausilio dell’AI alla persona fisica, proteggibili tramite brevetto o diritto d’autore;
- creazioni generate autonomamente dall’AI, nel caso in cui l’AI attraverso il machine learning (apprendimento automatico) elabora l’opera in autonomia e l’apporto umano è totalmente o comunque, molto limitato.
La dottrina e la giurisprudenza non si sono è ancora espresse sulla proteggibilità in modo esaustivo e definitivo in tutti i paesi del mondo (caso DABUS) e quindi la questione è tutta in divenire.
Fino ad oggi, comunque, quasi tutte le decisioni emesse dagli Uffici Brevetti hanno escluso la possibilità di brevettazione di invenzioni designanti un sistema di AI come autore, ma gli scenari normativi futuri sono ancora tutti da esplorare.
Nel futuro la “creatività” continuerà ad essere una prerogativa esclusivamente umana?
Si manterrà un approccio restrittivo negando alla “creazione” generata dall’AI qualsiasi forma di una tutela di tipo autoriale o brevettuale?
Ai posteri – non eccessivamente prossimi – l’ardua sentenza!
Per saperne di più sulla tutela della proprietà intellettuale in riferimento all’AI, contattate lo Studio Racheli.